DESCRIZIONE TIPOLOGIE UTENTI
INVESTITORE ISTITUZIONALE
Accedendo alla sezione del sito riservata all’“Investitore istituzionale”, l’utente deve acconsentire, confermare e certificare di essere un “Cliente professionale di diritto” sulla base della seguente definizione.
Sono definiti “Clienti professionali di diritto”:
(1) i soggetti che sono tenuti ad essere autorizzati o regolamentati per operare nei mercati finanziari, siano essi italiani o esteri quali:
- a) banche;
- b) imprese di investimento;
- c) altri istituti finanziari autorizzati o regolamentati;
- d) imprese di assicurazione;
- e) organismi di investimento collettivo e società di gestione di tali organismi;
- f) fondi pensione e società di gestione di tali fondi;
- g) i negoziatori per conto proprio di merci e strumenti derivati su merci;
- h) soggetti che svolgono esclusivamente la negoziazione per conto proprio su mercati di strumenti finanziari e che aderiscono indirettamente al servizio di liquidazione, nonché al sistema di compensazione e garanzia (locals);
- i) altri investitori istituzionali;
- l) agenti di cambio;
(2) le imprese di grandi dimensioni che presentano a livello di singola società, almeno due dei seguenti requisiti dimensionali:
- - totale di bilancio: 20 000 000 EUR,
- - fatturato netto: 40 000 000 EUR,
- - fondi propri: 2 000 000 EUR.
(3) gli investitori istituzionali la cui attività principale è investire in strumenti finanziari, compresi gli enti dediti alla cartolarizzazione di attivi o altre operazioni finanziarie.
INVESTITORE PRIVATO
Si qualifica come Investitore Privato il soggetto che non può essere incluso nelle tipologie “Investitore Istituzionale” o “Consulente Finanziario/Collocatore”.
CONSULENTE FINANZIARIO/COLLOCATORE
Accedendo alla sezione del sito riservata al “Consulente Finanziario/Collocatore”, l’utente deve acconsentire, confermare e certificare di appartenere ad una tipologia di soggetti di seguiti identificati
Sono definiti “Consulenti Finanziari/Collocatori”:
- a) i soggetti che operano per conto di intermediari autorizzati alla prestazione dei servizi di investimento ai sensi del D.lgs. n. 58/98 (es. esponenti aziendali e private banker), i consulenti finanziari autonomi e i consulenti finanziari abilitati all’offerta fuori sede come definiti rispettivamente ai sensi dell’art. 18-bis e dell’art. 31 del D.lgs. n. 58/98;
- b) il personale qualificato di investitori professionali di diritto, come definiti ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. d) del Regolamento Consob in materia di Intermediari. Per personale qualificato si intende un soggetto che presta la propria attività lavorativa nell’area investimenti, finanziaria o commerciale con adeguata esperienza nel settore finanziario, in una posizione professionale che presuppone lo svolgimento di attività di natura finanziaria (quale investimento/disinvestimento, monitoraggio del mercato) per conto dell’investitore professionale.