INFORMATIVA IN MATERIA DI WHISTLEBLOWING

 

Ambito normativo

Il Decreto Legislativo n. 24 del 10 marzo 2023, in attuazione della direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2019 (il "Decreto"), raccoglie in un unico testo normativo l’intera disciplina delle modalità di segnalazione (Whistleblowing), incluse le relative tutele, di violazioni di disposizioni normative nazionali o dell’Unione europea che ledono l’interesse pubblico o l’integrità dell’amministrazione pubblica o dell’ente privato, di cui il segnalante sia venuto a conoscenza in un contesto lavorativo pubblico o privato. 

Il Decreto esclude, in ogni caso, dal proprio perimetro applicativo le segnalazioni di violazioni disciplinate in via obbligatoria dagli atti dell’Unione europea o nazionali riguardanti, tra gli altri, servizi, prodotti e mercati finanziari e prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo. Pertanto, a seguito dell’emanazione del Decreto resta ferma l’applicazione, tra gli altri: 

A seconda che le segnalazioni di violazioni siano effettuate ai sensi delle previsioni contenute nel Decreto ovvero delle norme speciali sopra richiamate, si deve tener conto delle peculiarità di seguito descritte.

Ambito di applicazione soggettivo

Le segnalazioni possono essere effettuate da tutto il personale della SGR, così come definito dall’articolo 1, comma 2, lettera cc) del Decreto Legislativo n. 231/2007 e in conformità con l’articolo 1, comma 1, lettera i-ter, TUF, ovvero “i dipendenti e coloro che comunque operano sulla base di rapporti che ne determinano l'inserimento nell'organizzazione del soggetto obbligato, anche in forma diversa dal rapporto di lavoro subordinato, ivi compresi i consulenti finanziari abilitati all'offerta fuori sede di cui all'articolo 31, comma 2, del TUF …”.

Ambito di applicazione

Ai sensi del Decreto, la segnalazione deve riguardare ogni violazione riconducibile principalmente a: 

La segnalazione può inoltre riguardare ogni atto o fatto che possa costituire una violazione delle norme disciplinanti l’attività della Società. Al fine di circostanziare concretamente il perimetro di applicazione della presente Policy si riportano alcuni esempi (non esaustivi) di ambiti suscettibili di segnalazione:

Invio delle segnalazioni

1. Inviare una segnalazione tramite canali interni

La segnalazione è inviata dal soggetto segnalante:
a)  in forma scritta tramite lettera all’attenzione personale del Responsabile dei sistemi interni di segnalazione presso la SGR. In particolare, al fine di garantire la riservatezza del segnalante, è necessario che la segnalazione venga inserita a cura dello stesso in due buste chiuse: la prima con i dati identificativi del segnalante unitamente alla fotocopia del documento di riconoscimento; la seconda con la segnalazione, in modo da separare i dati identificativi del segnalante dalla segnalazione. Entrambe dovranno poi essere inserite in una terza busta chiusa che rechi all’esterno la dicitura “riservata al Responsabile dei sistemi interni di segnalazione”. Qualora il Responsabile dei sistemi interni di segnalazione sia il presunto responsabile della violazione o abbia un potenziale interesse correlato alla segnalazione tale da compromettere l’imparzialità di giudizio, la predetta terza busta chiusa recherà all’esterno a cura del segnalante la dicitura “riservata alla Funzione di Riserva dei sistemi interni di segnalazione”, domiciliata sempre presso la SGR. Con l’inoltro della segnalazione attraverso il descritto sistema di buste chiuse il segnalante mantiene riservata la propria identità, beneficiando in tal modo delle tutele previste nel caso di eventuali ritorsioni;
b) in forma orale, su richiesta della persona segnalante al Responsabile dei sistemi interni di segnalazione o alla Funzione di riserva, mediante un incontro diretto fissato entro un termine massimo di sette giorni lavorativi.

E’ opzionale per il Segnalante includere nella segnalazione il proprio nome e cognome, l’inquadramento, la qualifica professionale e suoi recapiti. Sono pertanto ammesse anche segnalazioni anonime ossia segnalazioni dalle quali non è possibile ricavare l’identità del Segnalante. Le segnalazioni anonime sono tuttavia considerate "segnalazioni ordinarie", ossia non rientranti nel campo di applicazione del Decreto il cui scopo è di tutelare il segnalante da rischi di ritorsioni. Tuttavia, la disciplina prevista nel Decreto può trovare applicazione qualora a seguito di una segnalazione anonima venga svelato il nome del segnalante che può a quel punto chiedere di avvalersi della tutela prevista dal Decreto.

Il Responsabile Whistleblowing invierà:

2. Inviare una segnalazione tramite canali esterni

La segnalazione può altresì essere inviata anche:

2.1    alla Consob attraverso:


a)    il numero telefonico 0039 06 8411099;
b)    la casella di posta elettronica whistleblowing@consob.it (utilizzando gli appositi moduli predisposti dall’Autorità di Vigilanza);
c)    la posta ordinaria, indirizzata a: CONSOB – Via G.B. Martini, 3 – 00198 Roma.

2.2    a Banca d’Italia, in particolare:


a)    tramite la piattaforma "Servizi online", selezionando il box "Invia una segnalazione";
b)    tramite posta ordinaria, inviando il modulo "Segnalazione Whistleblowing" all'indirizzo Banca d'Italia, via Nazionale, n. 91 - 00184 Roma, all'attenzione del Dipartimento Vigilanza bancaria e finanziaria - Servizio RIV - Divisione SRE (la busta deve recare la dicitura "riservato").

Le segnalazioni relative alle sole violazioni che rientrano nel campo di applicazione del Decreto possono essere indirizzate ad un canale di segnalazione esterna, istituito dall’Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC): 

2.3 Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) secondo le procedure pubblicate sul sito internet https://www.anticorruzione.it/-/whistleblowing
La segnalazione può essere effettuata unicamente qualora: a) sia già stata effettuata una segnalazione interna a cui non è stato dato seguito; b) esistano fondati motivi per ritenere che, se si effettuasse una segnalazione interna, alla stessa non sarebbe dato efficace seguito o che potrebbe essere oggetto di ritorsione; c) vi sia fondato motivo di ritenere che la violazione costituisca un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse.

Per quanto riguarda il trattamentpo dei dati personali connesso al processo di Whistleblowing, vi preghiamo di far riferimento alla specifica informativa presente nella sezione privacy raggiungibile con questo link